IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera  a) della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista  la  delega di  funzioni  del  Presidente del  Consiglio  dei
Ministri al Ministro  per le pari opportunita'  conferita con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996;
  Visti  la dichiarazione  e il  programma di  azione adottati  dalla
quarta conferenza  mondiale sulle  donne (Pechino,  4 -  15 settembre
1995);
  Visto il quarto programma d'azione a medio termine per la parita' e
le pari  opportunita' tra  donne e uomini  (1996 -  2000) dell'Unione
europea;
  Visto  il documento  approvato dalla  Commissione nazionale  per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nel dicembre 1996;
  Considerato che  nei Paesi occidentali  e in Italia le  donne hanno
ormai  raggiunto alti  livelli di  scolarita' e  accedono in  elevata
percentuale alle professioni di alta qualificazione e ad impieghi che
comportano  assunzione  di  responsabilita';  che,  nonostante  resti
elevato il tasso di disoccupazione e persistano aree di segregazione,
la linea di tendenza e'  verso l'integrazione delle donne nel mercato
del  lavoro  e  verso  lo  sviluppo di  una  consistente  realta'  di
imprenditorialita' femminile;
  Considerato che  tuttavia perdura  la marginalita'  femminile nelle
sedi  di direzione  e  di decisione,  nell'ambito delle  professioni,
delle  aziende,  della  pubblica amministrazione,  delle  istituzioni
politiche;
  Ritenuto che  le cause di  tale fenomeno vanno ricercate  sia nelle
modalita' di funzionamento dei  luoghi della decisione, che risultano
spesso estranee  alla cultura e allo  stile di vita delle  donne, sia
nella  distribuzione  asimmetrica  del carico  delle  responsabilita'
familiari  tra i  due sessi,  sia nella  permanenza di  meccanismi di
esclusione, e che su tali  fenomeni occorre intervenire con un azione
coerente e concertata dei pubblici poteri;
  Ritenuto  che  l'esperienza  sociale  dei  lavori  delle  donne  fa
emergere l'esigenza  di una  valorizzazione del  lavoro di  cura come
connotato  primario della  qualita' della  convivenza civile  e delle
relazioni tra le persone, la necessita' di un diverso uso del tempo a
fondamento  di  un  moderno  stato  sociale,  l'opportunita'  di  una
redistribuzione  del tempo  - lavoro  di  cura, anche  come fonte  di
lavoro e di cittadinanza;
  Ritenuto che nelle sedi formative vanno promossi percorsi culturali
finalizzati   all'acquisizione   di    una   identita'   di   genere,
all'educazione,  alla convivenza,  alla  solidarieta'  e al  rispetto
reciproco tra donne e uomini;
  Considerato che l'Organizzazione mondiale della Sanita' ha definito
la salute come complessivo benessere  psicofisico della persona e non
come semplice assenza di malattie; che questa concezione della salute
va  assunta  come  principio  ispiratore delle  politiche  sociali  e
sanitarie,  sia per  rispondere  ai  bisogni di  salute  di tutta  la
popolazione, sia per garantire la salute riproduttiva delle donne;
  Considerato  che i  movimenti delle  donne, portatori  dell'idea di
differenza di genere, sono  stati elemento propulsivo nella redazione
del programma di azione di Pechino;
  Considerato che  nella quarta conferenza mondiale  sulle donne sono
stati individuati numerosi obiettivi strategici per l'uguaglianza, lo
sviluppo e  la pace;  che i  governi si  sono impegnati  a realizzare
azioni  conseguenti  in  relazione alle  specificita'  delle  singole
realta' nazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997;
  Su proposta del Ministro per le pari opportunita';
                        Indirizza ai Ministri
                       la seguente direttiva:
  I  Ministri, nell'esercizio  delle rispettive  competenze e  con le
iniziative  di volta  in volta  necessarie, perseguiranno  i seguenti
obiettivi,  nell'ambito  degli  obiettivi strategici  indicati  nella
dichiarazione  e  nel programma  di  azione  della quarta  conferenza
mondiale  sulle donne,  allo  scopo di  promuovere l'acquisizione  di
poteri e responsabilita' da parte  delle donne, di integrare il punto
di vista della differenza di genere  in tutte le politiche generali e
di settore, di promuovere nuove politiche dell'occupazione, dei tempi
di vita e dell'organizzazione del  lavoro, di riconoscere e garantire
liberta' di scelte e qualita' sociale a donne e uomini.
  1.   Acquisizione   di  poteri    e  responsabilita'  (empowerment)
obiettivo strategico G.1.
  L'obiettivo  consiste nel  perseguimento delle  condizioni per  una
presenza diffusa delle donne nelle  sedi in cui si assumono decisioni
rilevanti  per  la  vita  della collettivita',  e  si  esplica  nelle
seguenti
 Azioni.
  1.1.   Assicurare   una   presenza   significativa   delle   donne,
valorizzandone competenze  ed esperienze,  negli organismi  di nomina
governativa   e   in   tutti   gli   incarichi   di   responsabilita'
dell'amministrazione pubblica.
  1.2.  Analizzare  gli effetti  dei  sistemi  elettorali vigenti,  a
livello europeo,  nazionale e  locale, sulla  rappresentanza politica
delle donne negli organismi elettivi.
  1.3. Analizzare l'impatto dei sistemi  e dei percorsi formativi, di
aggiornamento,  dei  modelli   organizzativi  del  settore  pubblico,
sull'acquisizione  di incarichi  di  responsabilita'  da parte  delle
donne  nell'ambito della  riforma  della  pubblica amministrazione  e
proporre gli opportuni adeguamenti.
  2. Integrazione   del   punto   di   vista    di    genere    nelle
politiche governative (mainstreaming) - obiettivo strategico H.1.
  L'obiettivo consiste nel rafforzamento e adeguamento dei meccanismi
istituzionali del mainstreaming, e si esplica nelle seguenti Azioni.
  2.1.   Assicurare  un   coordinamento   strutturale  e   permanente
dell'azione  dei   ministeri,  al  fine  di   riesaminare  normative,
politiche  e  programmi,  verificare  lo stato  di  attuazione  degli
obiettivi  indicati nella  presente  direttiva  e studiare  eventuali
proposte innovative.
  2.2.  Assumere  iniziative,  adottare   regolamenti  e  altri  atti
necessari  alla   piena  e   tempestiva  attuazione   della  presente
direttiva.
  2.3. Verificare lo  stato di attuazione delle  normative in materia
di parita',  e in  particolare della  legge 10  aprile 1991,  n. 125,
anche   al   fine   di   valutare   l'adeguatezza   degli   strumenti
istituzionali; avviare, con l'apporto della Commissione nazionale per
la parita' e le pari opportunita' e del Comitato nazionale di parita'
e pari  opportunita' nel lavoro,  un processo di  riforma finalizzato
alla costruzione di un sistema articolato preposto all'attuazione del
mainstreaming.
  3.  Analisi  dei  dati  e  valutazione    di  impatto  -  obiettivo
strategico H.3.
  L'obiettivo  consiste  nella  produzione  e diffusione  di  dati  e
informazioni  disaggregati per  sesso, nonche'  nella valutazione  di
impatto  equitativo  di  genere  delle politiche  governative,  e  si
esplica nelle seguenti
 Azioni.
  3.1.  Valutare  l'impatto  equitativo  della  riforma  dello  Stato
sociale, con  particolare riferimento  ai rapporti tra  i sessi  e le
generazioni.
  3.2.  Adottare  il  metodo   della  valutazione  di  impatto  sulle
strutture e le  relazioni di genere prima  dell'adozione di qualunque
azione di governo.
  3.3.  Realizzare  un  libro  bianco sul  lavoro,  che  analizzi  in
particolare   l'influenza   della    differenza   di   genere   sulle
trasformazioni dei lavori  e sulle tipologie di  lavoro nelle diverse
fasce d'eta' e nei diversi settori e zone del Paese.
  3.4. Contribuire allo  sviluppo, anche per il  tramite dell'ISTAT e
del Sistema statistico nazionale,  la progettazione, la rilevazione e
l'elaborazione delle statistiche con  disaggregazioni per sesso e per
eta'; dare  priorita' alle  caratteristiche proprie di  ciascun sesso
nella  programmazione della  ricerca,  nella rilevazione  dei dati  e
nell'analisi.
  3.5. Promuovere  ricerche mirate  a fare emergere  le problematiche
connesse alla differenza di genere, in particolare fondandosi su dati
delle statistiche ufficiali.
  4. Formazione a  una    cultura  della  differenza  di    genere  -
obiettivo strategico B.4.
  L'obiettivo consiste  nel recepire,  nell'ambito delle  proposte di
riforma  della scuola,  dell'universita', della  didattica, i  saperi
innovativi delle donne, nel  promuovere l'approfondimento culturale e
l'educazione al  rispetto della  differenza di  genere, e  si esplica
nelle seguenti
 Azioni.
  4.1.  Promuovere  l'introduzione, negli  insegnamenti  curricolari,
dello  studio  dei  diritti  fondamentali  delle  donne,  secondo  le
enunciazioni delle Convenzioni e dei Documenti delle Nazioni unite.
  4.2. Favorire e incrementare la conoscenza del percorso delle donne
nella  storia  e del  loro  contributo,  e  di quello  dei  movimenti
femminili e femministi, allo sviluppo  e al progresso della societa',
anche  mediante  la promozione  di  progetti  didattici di  carattere
disciplinare o  interdisciplinare, di  iniziative di formazione  e di
aggiornamento  dei  docenti e  mediante  la  produzione di  materiali
didattici.
  4.3. Promuovere  iniziative formative  orientate al  rispetto delle
differenze  e  alla  soluzione  pacifica  delle  controversie  e  dei
conflitti.
  4.4. Promuovere,  anche mediante percorsi  articolati, l'educazione
alla  sessualita', alla  consapevolezza e  alla valorizzazione  della
differenza   di   genere,   a    rapporti   tra   i   sessi   fondati
sull'affettivita',  sulla   reciprocita'  e  sulla   condivisione  di
responsabilita'.
  4.5. Consultare nell'iter di  discussione sulle proposte di riforma
della scuola  e dell'universita' le associazioni  delle ricercatrici,
delle pedagogiste, delle insegnanti, delle studentesse.
  4.6. Favorire le condizioni per  l'accesso delle donne alla ricerca
e alle cattedre universitarie.
  5.  Politiche  di    sviluppo  e  di  promozione   dell'occupazione
- obiettivo strategico F.5.
  L'obiettivo consiste nel rafforzare  le strutture produttive legate
alla  innovazione, nell'investire  nei settori  della qualita'  della
vita,  della  formazione,  della   cultura,  della  salvaguardia  del
territorio e dell'ambiente, e si esplica nelle seguenti
 Azioni.
  5.1.  Valutare  l'impatto equitativo  di  genere  nella scelta  dei
settori di sviluppo e dei progranuni di investimento.
  5.2.  Quantificare  le  ricadute sull'occupazione  femminile  degli
investimenti  pubblici  in materia  di  occupazione  e di  formazione
professionale.
  5.3. Finanziare incentivi per l'occupazione femminile nelle aree di
crisi  e  del Mezzogiorno,  dove  la  disoccupazione delle  donne  e'
particolarmente elevata.
  5.4.  Assumere  il patto  territoriale  e  gli altri  strumenti  di
contrattazione  a  livello  locale   come  momenti  privilegiati  per
definire   e  perseguire   obiettivi  strategici   per  l'occupazione
femminile.
  5.5. Adottare  programmi finalizzati  alla formazione  mirata, alla
transizione scuola - lavoro,  alla promozione di competenze femminili
nell'ambito di lavori socialmente utili e del settore nonprofit, alla
sperimentazione di itinerari professionali di alta specializzazione.
  5.6.  Sperimentare, anche  con  azioni pilota,  iniziative volte  a
contrastare il lavoro sommerso,  anche attraverso attivita' formative
per  la   creazione  di   lavoro  indipendente,   valorizzando  nuove
competenze femminili.
  6.  Professionalita'    e    imprenditorialita'      femminile    -
obiettivo strategico F.2.
  L'obiettivo consiste  nel promuovere  nuovo sviluppo  attraverso la
valorizzazione  del   potenziale  di  innovazione   costituito  dalla
professionalita'  e dall'imprenditorialita'  femminile, e  si esplica
nelle seguenti
 Azioni.
  6.1. Potenziare  e incentivare  tutte le  iniziative tese  a creare
occupazione e in particolare promuovere autoimprenditorialita', anche
mediante  l'utilizzazione e  il  potenziamento  della legislazione  a
favore  della creazione  di  impresa e  la  piena applicazione  della
normativa sul prestito d'onore per giovani.
  6.2.  Sostenere  le  esperienze  del privato  -  sociale  definendo
standard di qualita' delle prestazioni ed elaborando nuovi sistemi di
regolazione  appropriati alla  diversificazione  e innovazione  delle
tipologie di lavoro.
  6.3. Realizzare un monitoraggio permanente sull'accesso delle donne
ai   fondi   strutturali   europei,   garantire   trasparenza   nella
informazione e nella gestione, promuovere iniziative volte alla piena
utilizzazione dei  finanziamenti anche attraverso misure  di sostegno
alla   progettazione;    realizzare   un    monitoraggio   permanente
sull'imprenditorialita' femminile  e sulla  formazione professionale,
anche allo  scopo di  potenziare la ricerca  e la  sperimentazione su
percorsi professionali innovativi.
  7.  Politiche  dei tempi,  degli  orari  e dell'organizzazione  del
lavoro - obiettivo strategico F.6.
  L'obiettivo consiste nel realizzare politiche dei tempi e dei cicli
di vita che consentano a donne  e uomini di svolgere, in fasi diverse
dell'esistenza,  gli  impegni  di  lavoro,  di  cura,  di  formazione
culturale e professionale; consiste altresi' nel promuovere politiche
di organizzazione del lavoro che  valorizzino la differenza di genere
e non determinino  discriminazioni in base al  sesso, nell'accesso al
lavoro e nello  sviluppo della carriera, e si  esplica nelle seguenti
Azioni.
  7.1.  Promuovere, in  sede  di concertazione  tra  governo e  parti
sociali, l'adozione  di politiche  degli orari di  lavoro flessibili,
tali  da adattarsi  alle  diverse esigenze  delle  lavoratrici e  dei
lavoratori, nei diversi  periodi di vita, con  possibilita' di optare
per moduli  di orario  ridotto e  di rientrare  nel modulo  del tempo
pieno senza penalizzazioni di carriera.
  7.2. Avviare  uno studio  in sede  interministeriale allo  scopo di
analizzare  -  anche  in   seguito  alla  risoluzione  approvata  dal
Parlamento europeo in materia di riduzione e adattamento del tempo di
lavoro - i  costi e i benefici in termini  finanziari, di benessere e
coesione sociale,  di politiche orientate alla  riduzione dell'orario
di lavoro.
  7.3.  Definire e  proporre, nel  rispetto degli  obblighi derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, una nuova disciplina del lavoro
notturno per  donne e uomini  che preveda garanzie per  lavoratrici e
lavoratori  sui limiti  di svolgimento  dei  turni di  notte e  sulla
tutela  della salute,  e che  garantisca una  tutela rafforzata  alle
lavoratrici  gestanti, puerpere  e in  periodo di  allattamento ferma
restando la disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903.
  7.4. Definire e proporre una nuova disciplina dei congedi parentali
volta a riconoscere  a entrambi i genitori il  diritto individuale di
assentarsi,  oltre il  periodo perinatale,  per motivi  inerenti alla
salute o ad altre esigenze delle figlie e dei figli.
  7.5. Definire e proporre una  nuova disciplina generale sui congedi
formativi   e   promuoverne   l'applicazione  anche   attraverso   la
contrattazione  nel  settore  pubblico,  in modo  da  garantire  alle
lavoratrici e ai  lavoratori la possibilita' di fruire  di periodi di
assenza  dal   lavoro  da  dedicare  alla   formazione  permanente  e
all'aggiornamento professionale.
  7.6.  Favorire le  azioni volte  alla riforma  delle normative  che
regolano i tempi di vita e di lavoro nelle citta'.
  7.7.  Sviluppare  e rendere  periodiche  le  indagini sull'uso  del
tempo, anche al  fine di misurare il valore economico  del lavoro non
retribuito  e di  valutare l'asimmetria  dei ruoli  all'interno delle
famiglie.
  7.8. Riconoscere  e valorizzare il  lavoro di cura,  anche mediante
iniziative nel campo della sicurezza e della tutela della persona.
  7.9. Promuovere,  anche in  relazione all'accesso  ai finanziamenti
pubblici, azioni positive che prevedano modifiche dell'organizzazione
del  lavoro volte  a  valorizzare le  risorse  umane, in  particolare
nell'ambito della pubblica amministrazione.
  7.10. Analizzare  i processi di riorganizzazione  o privatizzazione
delle  aziende pubbliche,  anche dotandosi  di appositi  strumenti di
osservazione,   per  realizzare   un  monitoraggio   degli  itinerari
professionali e di carriera femminili.
  7.11. Promuovere la piena applicazione  della legge 10 aprile 1991,
n. 125, in particolare nella  parte riguardante le azioni in giudizio
contro le discriminazioni indirette.
  8.  Prevenzione e  tutela della salute  - obiettivi strategici  C.1
- C.5.
  L'obiettivo consiste nella tutela della  salute delle donne e degli
uomini,  intesa  come  complessivo  benessere  psicofisico,  e  nella
promozione  di  iniziative volte  a  sostenere  la realizzazione  del
desiderio di  maternita' e  ad assicurare  una procreazione  libera e
responsabile, e si esplica nelle seguenti
 Azioni.
  8.1. Valorizzre,  nel Piano sanitario nazionale,  le azioni dirette
alla tutela della salute della donna in tutte le fasi della vita.
  8.2.  Promuovere   il  piano   socio  -   assistenziale  nazionale,
realizzando  preventivamente una  valutazione  di impatto  equitativo
secondo il genere.
  8.3.  Incentivare nel  progetto obiettivo  specifico per  la salute
materno -  infantile, le  azioni mirate ai  fattori di  rischio, alla
diagnosi precoce, alla prevenzione, alla salute riproduttiva.
  8.4. Favorire lo sviluppo di  una umanizzazione del parto, mediante
l'adeguamento delle strutture e  la disponibilita' del personale, per
creare un  luogo ove si  verifichi la sintesi razionale  tra servizio
sanitario pubblico e rispetto della persona.
  8.5. Predisporre un testo unico  sulla maternita', anche allo scopo
di armonizzare le  normative di settore e di accrescere  i livelli di
tutela delle categorie meno protette.
  8.6.  Sviluppare   le  indagini   e  le  rilevazioni   orientate  a
evidenziare  le differenze  di genere  nella salute,  con particolare
riferimento   a   fattori   di  rischio,   prevenzione,   cronicita',
disabilita', salute riproduttiva.
  9.  Prevenzione  e    repressione  della  violenza  -     obiettivi
strategici D.1 - D.3.
  L'obiettivo   consiste  nel   promuovere  efficaci   iniziative  di
contrasto   della  violenza   nelle  relazioni   personali  e   della
prostituzione coatta, e si esplica nelle seguenti
 Azioni.
  9.1. Sviluppare e dare periodicita', definendo nuove metodologie di
indagine,  alle  rilevazioni  statistiche sui  fenomeni  di  violenza
sessuale e abusi sessuali, anche in ambito familiare, maltrattamenti,
molestie sessuali nel luogo di lavoro.
  9.2.  Realizzare  un  osservatorio permanente  sul  fenomeno  della
violenza  sulle donne  e  sulle o  sui minori,  anche  allo scopo  di
effettuare un  monitoraggio e una  verifica della nuova  normativa in
materia  di   reati  di   violenza  sessuale   e  di   analizzare  la
giurisprudenza in  materia di reati  sessuali e di  maltrattamenti in
famiglia.
  9.3. Predisporre  una nuova  normativa che  introduca provvedimenti
cautelari urgenti in caso di violenza domestica.
  9.4. Promuovere strategie efficaci di contrasto della prostituzione
coatta, in particolare la realizzazione di campagne di informazione e
l'adozione  di misure  di protezione  e  di ricerca  di occasioni  di
lavoro  per  le   donne  che  vogliano  sottrarsi   al  racket  della
prostituzione e allo sfruttamento sessuale.
  10.   Cooperazione  e     relazioni  internazionali  -    obiettivi
strategici E.1 - E.4.
  L'obiettivo  consiste nello  sviluppo di  una politica  estera tesa
alla pace, alla  cooperazione e al pieno rispetto  dei diritti umani,
in cui le differenze di  genere nelle diverse culture siano occasione
di  ascolto  reciproco e  di  reale  confronto,  e si  esplica  nelle
seguenti
 Azioni.
  10.1. Sviluppare iniziative volte al riconoscimento e all'effettivo
rispetto dei diritti umani delle donne e delle bambine.
  10.2.  Valorizzare  il  contributo   delle  donne  nelle  relazioni
internazionali e per la soluzione pacifica dei conflitti, utilizzando
in particolare le competenze femminili presenti nelle aree di crisi.
  10.3.  Sviluppare  nuove forme  di  cooperazione  volte alla  piena
valorizzazione  dell'autonomia delle  donne in  tutte le  sfere della
societa' e  dell'economia, con particolare  riguardo al ruolo  che le
donne possono assumere nella lotta alla poverta'.
  11. La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  12. La presente direttiva sara'  trasmessa alla Corte dei conti per
la registrazione.
   Roma, 27 marzo 1997
                                                 Il Presidente: Prodi
Registrata alla Corte dei conti il 30 aprile 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 118